(massima n. 1)
Anche nell'assetto normativo scaturito dal codice del processo amministrativo, non č possibile ritenere che l'azione di risarcimento danni per affidamento incolpevole del beneficiario del provvedimento amministrativo emesso illegittimamente e poi rimosso per annullamento in autotutela divenuto definitivo o per annullamento in sede giurisdizionale possa spettare alla giurisdizione del giudice amministrativo in forza della norma dell'art. 7, comma 4, c.p.a., nel presupposto che si tratti di una controversia relativa al risarcimento del danno per la lesione di un interesse legittimo, dovendosi in tal caso viceversa ritenere che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, avendo la pretesa azionata natura di diritto soggettivo.