(massima n. 1)
In tema di certificazione biologica dei prodotti agricoli, disciplinata dal reg. n. 2092/1991/CEE, sostituito dal reg. n. 834/2007/CE e succ. modif., gli organismi privati autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, ai sensi del d.lgs. n. 220 del 1995, ad effettuare i controlli ed a rilasciare la certificazione, non assumono la veste di P.A. ex art. 7, comma 2, c.p.a., né partecipano all'esercizio di un pubblico potere, svolgendo essi un'attivitą ausiliaria, valutativa e certificativa (prelievi e analisi), sotto la sorveglianza dell'autoritą pubblica, che si sostanzia in apprezzamenti ed indagini da compiersi sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici, costituente espressione di una discrezionalitą meramente tecnica, in relazione alla quale sorgono in capo ai soggetti privati destinatari del controllo posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell'autoritą giudiziaria ordinaria. (Fattispecie relativa a domanda risarcitoria avanzata da un produttore di limoni nei confronti dell'organismo privato autorizzato che aveva "ingiustamente e negligentemente" disposto, in esecuzione del contratto di certificazione "bio", il divieto di commercializzazione del prodotto come biologico sulla base del prelevamento di un solo campione dello stesso).