(massima n. 1)
L'art. 3, comma 2, Cod. proc. amm. (D.Lgs 104/ 2010) rivolge un monito alle parti e al giudice di redigere gli atti del giudizio in maniera chiara e sintetica - senza fissare alcuna sanzione per il caso in cui non venga in concreto rispettato. In particolare, per le parti la violazione del dovere di sinteticitą non genera la conseguenza dell'inammissibilitą dell'intero atto, ma solo il degradare della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltą di esaminare, mentre per il giudice la redazione di una sentenza eccessivamente prolissa o poco comprensibile rileva al pił in sede di valutazione professionale e non costituisce, certo, motivo di nullitą della stessa.