(massima n. 1)
In presenza di reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte su addebiti di determinati adempimenti dell'altra, al giudice — il quale accerti l'infondatezza di tali scambievoli addebiti e non possa, quindi, pronunciare la risoluzione per colpa di nessuna delle parti — non resta altro che dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta, operata ex art. 1453, comma 2, c.c. da entrambi i contraenti, e decidere, di conseguenza, quanto agli effetti risolutori di cui all'art. 1458 c.c. ed, in particolare, alla restituzione della caparra.