(massima n. 1)
Nei contratti con prestazioni corrispettive non č consentito al giudice del merito di pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. odi ritenerne la legittimitā del rifiuto di adempiere a norma dell'art. 1460 stesso codice, in favore di entrambe le parti, perché la valutazione della colpa nell'inadempimento ha carattere unitario e l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocitā che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.