(massima n. 1)
La causa del contratto di consorzio fa leva su finalità non lucrative, differenziandosi dalle società commerciali ex art. 2247 c.c. Il meccanismo tipico è il ribaltamento dei costi, per cui le imprese consorziate forniscono al consorzio le risorse necessarie per il suo funzionamento e per la produzione dei servizi per i quali esse sono state create, ma a favore pressoché esclusivo dei soggetti consorziati. L’eventuale avanzo che può generarsi in capo al consorzio non costituisce utile e deriva dal fatto che le imprese consorziate hanno fornito al consorzio risorse in eccesso rispetto a quelle effettivamente utilizzate. Tale surplus è redistribuito ai consorziati a titolo di rimborso di quanto in eccesso pagato, considerato che, tendenzialmente, il consorzio deve avere un bilancio in pareggio. Tali ristorni sono totalmente diversi dalla distribuzione di utili.