(massima n. 1)
Per aversi responsabilità del falso procuratore il quale abbia indotto un terzo a contrattare confidando nella validità del contratto da lui concluso in nome di altri senza averne i poteri, occorre che il convincimento del terzo sia frutto di errore immune da colpa. È bensì vero che il terzo contraente ha soltanto la facoltà ma non l'obbligo di controllare se colui che si qualifica procuratore sia veramente tale, e che perciò il non aver fatto uso di tale facoltà non è di per sé sufficiente per costituire in colpa il terzo stesso; ma tale comportamento omissivo diventa colposo quando concorrano altri elementi; e un elemento in tal senso è la possibilità di controllare, attraverso i mezzi di pubblicità prescritti dalla legge, i reali poteri del sedicente rappresentante, anziché affidarsi alla mera apparenza.