(massima n. 1)
L'istituto della rappresentanza apparente — non espressamente codificato e da iscrivere, quindi, nelle ipotesi di cosiddetta apparenza colposa (o atipica), rinvenibile allo stato latente nel sistema, quale espressione del principio di autoresponsabilità — può essere utilmente invocato dal terzo che abbia ragionevolmente confidato nella situazione apparente solo se il suo errore (scusabile) sia imputabile (anche o solo) all'apparente rappresentato, per avere quest'ultimo posto in essere (pur se non preordinatamente) un comportamento oggettivamente idoneo ad ingenerare nella collettività il convincimento incolpevole, che egli abbia effettivamente conferito all'agente il potere di rappresentarlo.