(massima n. 1)
L’agevolazione fiscale riconosciuta dall’art. 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sotto forma di detrazione di quota pari al 55 per cento delle spese sostenute dal contribuente per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, trova applicazione indipendentemente dall’uso che il contribuente faccia dell’immobile interessato dall’intervento di riqualificazione energetica, non dovendo la stessa riguardare necessariamente gli immobili strumentali all’impresa che intende beneficiare dell’agevolazione in discorso.