(massima n. 1)
Nessuna disposizione subordina la possibilità di usufruire della detrazione ai fini IRPEF di cui all’art. 1, comma 344, legge n. 296 del 27 dicembre 2006 delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici alla dimostrazione del fatto che dall’intervento di risparmio energetico consegua un’effettiva riduzione dei consumi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, potendo l’intervento riguardare anche beni strumentali all’attività e non generare quindi un vantaggio di- retto per l’impresa.