(massima n. 1)
La costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica non muta la natura del terreno che resterà agricolo. L’area destinata all’installazione dei pannelli fotovoltaici non può essere considerata un’area suscettibile di utilizzazione edificatoria in quanto il diritto oggetto di trasferimento concerne un’area agricola. Infatti, l’autorizzazione a costruire un impianto fotovoltaico su tali terreni non comporta la variazione della destinazione urbanistica degli stessi.