(massima n. 1)
L’art. 5 del d.lgs. n. 147/2015, al comma 3, nel fornire l’interpretazione autentica degli artt. 58, 85 e 86 del TUIR, stabilisce che per le cessioni di immobili l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. La norma ha carattere interpretativo e conferma che l’Agenzia delle Entrate non può emettere avvisi di accertamento finalizzati al recupero delle imposte sui redditi solo sulla base della presunzione che il prezzo di vendita corrisponde puramente e semplicemente al valore ai fini dell’imposta di registro, ma dovrà fondarsi su elementi ulteriori.