(massima n. 1)
La vendita di un’area già edificata non può rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 81 [recte art. 67], comma 1, lett. b) del d.p.r. n. 917/1986, che assoggetta a tassazione le plusvalenze realizzate a seguito di cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Ai fini dell’applicabilità di detta norma rileva la destinazione edificato- ria originariamente conferita in sede di pianificazione urbanistica ad un’area non edificata. Da ciò discende che la demolizione di un fabbricato già esistente, non riqualifica il terreno come suscettibile di potenzialità edificatoria (potenzialità già posseduta).