(massima n. 1)
Quando il procedimento di evidenza pubblica č giunto alla fase di individuazione dell'offerta economicamente pił vantaggiosa, e anche in assenza della aggiudicazione formale della gara, acquista un particolare rilievo l'interesse di chi abbia formulato tale offerta, nel senso che l'amministrazione non č pił senz'altro libera di revocare gli atti gią emessi, per indire una nuova gara con un bando parzialmente diverso. Affinché la determinazione della revoca non appaia anomala e affetta da profili di eccesso di potere, occorre che l'amministrazione evidenzi motivatamente come le prestazioni previste dal precedente bando non siano tali da soddisfare gli interessi pubblici.