(massima n. 1)
È sufficiente che risultino elementi tali da poter ritenere verosimile, secondo un giudizio di probabilità (e quindi secondo un accertamento attenuato rispetto a quello necessario per il ritiro definitivo dell'atto), l'illegittimità o l'inopportunità dell'atto che forma l'oggetto del successivo intervento di autotutela, definitivamente demolitoria.