(massima n. 1)
Gli interessi corrisposti per il pagamento di una notula professionale ammessa nello stato passivo di un fallimento e pagata solo dopo l’approvazione del piano di riparto non possono avere che natura di interessi moratori corrisposti dalla procedura per il ritardo nel pagamento della notula stessa dal momento dell’ammissione al passivo al momento dell’approvazione del piano di riparto. La riconosciuta natura di interessi moratori, ai sensi dell’art. 6, comma 2 TUIR, li accomuna ai redditi della stessa categoria di quelli da cui provengono i crediti su cui gli interessi sono maturati e, pertanto, sottoposto all'imposta sul reddito delle persone fisiche.