(massima n. 1)
Il requisito dell’abitualità della dimora in un determinato luogo permane anche qualora il soggetto lavori o svolga altre attività al di fuori del comune di residenza (del territorio dello Stato), purché conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. La residenza, dunque, non viene meno per assenze, più o meno prolungate, dovute a particolari esigenze della vita moderna, quali ragioni di lavoro, di studio, di cura o di svago. Peraltro, laddove i legami professionali e personali dell’interessato non siano con- centrati in un solo Stato membro, bisogna riconoscere la preminenza dei legami personali su quelli professionali.