(massima n. 1)
La domanda di risoluzione di un contratto, costituendo legittimo esercizio del potere di chiedere al giudice la tutela giurisdizionale di una situazione giuridica nascente dal contratto stesso, non manifesta, di per sé, il proposito della parte di non adempiere la propria obbligazione e non può, conseguentemente, giustificare, in mancanza di effettivo inadempimento, la risoluzione per fatto a questa imputabile.