(massima n. 1)
Il rappresentante senza poteri che ponga in essere un atto unilaterale di remissione di debito incorre nella stessa responsabilitą che l'art. 1398 c.c. prevede a suo carico nell'ipotesi che abbia contrattato nei confronti dell'altro contraente, il quale, confidando nella validitą della remissione, non abbia pagato il debito alla scadenza e sia stato poi costretto a pagarlo maggiorato da interessi al tasso convenzionalmente stabilito. (Nella specie, il debitore era stato costretto a pagare, in unica soluzione, il capitale e otto annualitą di interessi al tasso dell'8,50 per cento).