(massima n. 1)
L'art. 1398 c.c. secondo cui il rappresentante che ha ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto rappresenta un principio generale applicabile in ogni tipo di rappresentanza, anche a quella derivante da un rapporto organico. Pertanto è personalmente responsabile nei confronti del terzo l'amministratore di una società di capitali, che, agendo oltre i limiti dei poteri risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto della società, abbia cagionato un danno a chi abbia fatto ragionevole affidamento sull'esistenza dei suoi poteri rappresentativi.