(massima n. 1)
Il principio posto nell'art. 1398 c.c. secondo cui degli atti posti in essere dal falsus procurator risponde esclusivamente costui a titolo di danno nell'ipotesi in cui il terzo abbia confidato senza sua colpa nella sussistenza in capo al medesimo del potere rappresentativo, non trova applicazione in caso di rapporto organico, atteso che l'attivitā dell'organo, tranne eccezioni ben determinate (attivitā assolutamente nulla, attivitā dell'organo incompetente nei confronti di un terzo in malafede, attivitā non riferibile all'ente) si configura giuridicamente quale attivitā dell'ente stesso, compresa quella compiuta dall'organo fuori dei limiti delle sue attribuzioni, ove il terzo nei cui confronti č stata compiuta non l'abbia, senza sua colpa e malgrado l'uso dell'ordinaria diligenza, rilevato.