(massima n. 1)
Nel caso in cui un soggetto, qualificandosi, senza esserlo, rappresentante di un altro, assuma per quest'ultimo l'obbligo di concludere un contratto, la responsabilitā risarcitoria del primo quale falsus procurator, per l'inefficacia del contratto preliminare concluso senza potere rappresentativo, non trova limite nell'obbligo eventualmente assunto in proprio dal medesimo di corrispondere al terzo contraente una determinata somma per l'ipotesi di mancata conclusione del contratto definitivo, configurandosi la relativa pattuizione come clausola penale accedente ad una autonoma promessa del fatto di un terzo ed idonea, pertanto, a limitare solo la responsabilitā risarcitoria (di natura contrattuale) ex art. 1381 c.c. e non anche la responsabilitā ex art. 1398 c.c., la quale ha natura extracontrattuale ed č insuscettibile di predeterminazione ai sensi dell'art. 1382 dello stesso codice.