(massima n. 1)
In tema di riesame, costituisce causa di nullitą dell'ordinanza di applicazione di miusra cautelare personale il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del P.M. nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive utilizzate ai fini della applicazione della misura medesima, sempre che il difensore dell'interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente e diligentemente per la richiesta e l'esame del materiale, anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilitą di completare la propria attivitą, il rinvio dell'udienza di riesame ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la nullitą dell'ordinanza applicativa di misura cautelare dedotta per mancato rilascio delle copie dei supporti magnetici, in considerazione del fatto che, nonostante l'avvenuto deposito del materiale da parte del P.M., la difesa aveva - per libera scelta e senza aver diligentemente aperto, per una verifica, il plico pervenuto - rinunciato al detto esame, a causa della indicazione riportata sul pacco di un numero di utenza diverso da quello di interesse, essendo, invece, risultato che tale discrepanza era frutto di un mero errore materiale di trascrizione sul plico che, in realtą, conteneva effettivamente i supporti relativi alle conversazioni richieste).