(massima n. 1)
L'interrogatorio reso all'udienza di convalida dell'arresto, in esito alla quale č disposta una misura cautelare coercitiva nei confronti dell'indagato, non rientra tra gli atti da trasmettere al tribunale della libertā a pena della perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa, in quanto esso ha natura di mezzo di difesa assunto dal G.I.P. alla presenza del difensore, il quale pertanto ha la concreta possibilitā di produrlo nella fase di riesame. (In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. riguarda gli atti compiuti d'iniziativa dal pubblico ministero nell'ambito della sua attivitā investigativa, in quanto normalmente non conoscibili dalla difesa).