(massima n. 1)
Per riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, il giudice di appello non č obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale per l'audizione dei testimoni ritenuti dal primo giudice inattendibili, in quanto tale adempimento non č necessario nel caso in cui, neppure in primo grado, si sia instaurato un contatto diretto tra l'autoritā giudiziaria e la fonte dichiarativa. (Fattispecie in cui la Corte di appello ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado sulla ritenuta attendibilitā della vittima, in precedenza sentita solo dal g.i.p. in sede di incidente probatorio).