(massima n. 1)
Il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ha l'onere di acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato, condotta in istituto, se del caso anche mediante rinvio dell'udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull'interessato, sempre che il beneficio richiesto sia ammissibile e che il periodo di detenzione sofferto sia idoneo a consentire l'osservazione della personalitą del detenuto e ad elaborare il programma di trattamento.