(massima n. 1)
In tema di valutazione della prova testimoniale, la vulnerabilitā della persona offesa, nella misura in cui produce fratture non decisive della progressione dichiarativa, emergenti anche a seguito delle contestazioni, e si manifesta attraverso un contegno timoroso, non č un elemento che puō, da solo, determinare una valutazione di inattendibilitā, dovendo la credibilitā dei contenuti essere valutata anche sulla base della comunicazione non verbale, della quale deve essere verificata la coerenza con le cause della vulnerabilitā e, segnatamente, con la relazione che lega il dichiarante con l'accusato. (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure la valutazione della Corte territoriale, secondo cui l'atteggiamento particolarmente agitato ed impaurito del testimone ne avvalorava l'attendibilitā, in quanto pienamente coerente con il clima di intimidazione causato dal comportamento dell'imputato).