(massima n. 1)
Non si verifica l'assorbimento o la consunzione del delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 cod. pen. in quello di cui all'art. 582 cod. pen., neanche quando la condotta del pubblico agente si esaurisce nella mera produzione delle lesioni personali e ricorre tra i due illeciti il nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., configurandosi invece un rapporto di concorso formale tra i reati, i quali offendono beni giuridici distinti.