(massima n. 1)
Poiché i contratti conclusi da persone incapaci (nella specie: minori) non sono nulli, ma soltanto annullabili, essi producono effetti giuridici fino a quando non vengono annullati a istanza degli stessi incapaci o di coloro che per essi sono legittimati all'azione di annullamento, senza che a tal fine sia necessaria la convalida, che serve soltanto ad assicurare la definitiva validitą del contratto, paralizzando l'azione di annullamento eventualmente esercitata prima che si compia il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 1442 c.c.