(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. la condotta del prenditore che ponga all'incasso un assegno bancario ricevuto in garanzia, appropriandosi della somma riscossa, in violazione dell'accordo concluso con l'emittente. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso sotto il profilo dell'elemento soggettivo la sussistenza del reato di appropriazione indebita nella condotta dell'imputato che poneva all'incasso l'assegno ricevuto in garanzia, dopo che la contraente era venuta meno alla stipula del contratto definitivo che si era obbligata a stipulare).