(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di estorsione, la violenza o minaccia può essere rivolta a persona diversa dal soggetto danneggiato, al quale si richiede l'atto di disposizione patrimoniale, purché sussista l'idoneità della condotta ad influire sulla volontà di quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato il delitto di tentata estorsione a carico di imputato il quale aveva posto in essere condotte minatorie nei confronti del capo operaio di un'impresa edile in condizione di influire sulle determinazioni del gestore della stessa al fine di farsi assumere).