(massima n. 2)
Nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiositā, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontā del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilitā. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilitā dell'aggravante nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita self-service).