(massima n. 1)
L'art. 323 c.p. ha introdotto nell'ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici agenti che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, con la conseguenza che l'inosservanza del dovere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto integra il reato anche se manchi, per il procedimento ove l'agente č chiamato ad operare, una specifica disciplina dell'astensione, o ve ne sia una che riguardi un numero pił ridotto di ipotesi o che sia priva di carattere cogente.