(massima n. 1)
Integra il reato di falsitą ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art. 483 c.p.), la condotta di colui che, nella domanda preordinata ad ottenere l'arruolamento nell'esercito italiano, renda, ex art. 46 e 76 D.L.vo n. 45 del 2000, false dichiarazioni in ordine al giudizio riportato in sede di diploma di licenza media secondaria, trattandosi di procedura amministrativa nella quale non solo il titolo di studio ma anche l'esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, con la conseguenza che all'autocertificazione del privato deve riconoscersi valenza probatoria anche con riguardo al giudizio riportato nel predetto diploma.