(massima n. 1)
L'art. 1442 c.c., per il quale il termine di prescrizione dell'azione di annullamento del contratto decorre dal giorno della scoperta dell'errore, deve essere riferito, dato il richiamo operato dall'art. 1433 c.c. (per l'errore ostativo) alla disciplina dell'errore vizio, non solo all'errore inteso come vizio del consenso, ma anche all'errore nella dichiarazione e nella sua trasmissione, dovendo conseguentemente escludersi che per quest'ultimo il termine suindicato decorra dal giorno della conclusione del contratto.