(massima n. 1)
Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, in violazione del mandato a vendere, trattenga per sé definitivamente le cose affidategli per la vendita. (Fattispecie nella quale la Corte Suprema ha ritenuto sussistente anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, c.p., osservando che il mandato a vendere una cosa mobile fa nascere un rapporto di prestazione d'opera tra le parti, ed il mandatario approfitta della particolare fiducia in lui riposta dal mandante per appropriarsi del bene affidatogli con maggiore facilitą).