(massima n. 1)
L'atto posto in essere da un soggetto dopo che allo stesso, nel corso di un procedimento di interdizione, sia giā stato nominato un tutore provvisorio, č annullabile, perché compiuto da un soggetto legalmente incapace, tutte le volte in cui il procedimento nel corso del quale č intervenuta la nomina del tutore provvisorio si concluda con la dichiarazione di interdizione, risultando irrilevanti le vicende che vengano a verificarsi nel corso del procedimento (come, nella specie, la revoca della nomina del tutore provvisorio successivamente al compimento dell'atto e la contestuale nomina di un curatore provvisorio). Ne consegue che il termine di prescrizione dell'annullamento decorre, ai sensi dell'art. 1442, secondo comma, c.c., dalla data di cessazione dell'incapacitā legale e non da quella di compimento dell'atto annullabile.