(massima n. 1)
Integra il delitto di tentata estorsione la condotta di colui che, avendo lecitamente acquisito immagini fotografiche attinenti la vita privata di un soggetto la cui divulgazione può comportare una lesione del diritto all'identità personale, offra al medesimo la possibilità di acquistarle e così evitarne diffusione mediatica. (In motivazione la Corte ha precisato che il diritto alla diffusione a fini giornalistici delle immagini non può essere invocato come esimente per alternative forme di sfruttamento commerciale delle medesime, che non sono consentite dalle norme poste a tutela del trattamento dei dati personali).