(massima n. 1)
Integra il reato di falsitą ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che, nella domanda preordinata ad ottenere l'arruolamento nell'esercito italiano, renda, ex art. 46 e 76 D.L.vo n. 45 del 2000, false dichiarazioni in ordine alla votazione conseguita in sede di diploma di scuola media secondaria, trattandosi di procedura amministrativa in cui non solo il titolo di studio ma anche l'esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, con la conseguenza che all'attestazione del privato nella dichiarazione sostitutiva deve riconoscersi valenza probatoria anche con riguardo al giudizio riportato nel predetto diploma. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il gip dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di cui all'art. 483 c.p. perché il fatto non sussiste, sulla base del presupposto che l'art. 46, lett. m) del D.P.R. n. 445 del 2000, individua come fatti soggetti ad autocertificazione, il titolo di studio e gli esami sostenuti, ma non anche il giudizio o il voto riportato).