(massima n. 1)
In tema di estorsione, integra l'aggravante dell'uso del metodo mafioso (art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991) la condotta di colui che prospetti l'utilizzo delle somme estorte per aiutare le famiglie di taluni carcerati; né rileva, a tal fine, la circostanza che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia espressa nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito.