(massima n. 1)
La speciale disciplina dettata dalla L. 15 luglio 1966, n. 604 per l'impugnativa del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, e, in particolare, la norma dell'art. 6 della stessa legge, relativa alla necessitą dell'impugnazione nel termine di decadenza di sessanta giorni, trova applicazione, senza che possa invocarsi la normativa codicistica di diritto comune in tema di errore del negozio giuridico (ed il termine di prescrizione della relativa azione di annullamento), anche per l'azione del lavoratore di annullamento del recesso del datore di lavoro con riguardo al l'ipotesi in cui la volontą del detto recedente sia stata inficiata da una falsa rappresentazione dei fatti addotti a giustificazione del recesso, dei quali abbia per errore ritenuto l'esistenza.