(massima n. 1)
La violazione dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970 non dā luogo a nullitā del recesso ma lo rende ingiustificato; la medesima deve essere pertanto ricondotta alla previsione di annullabilitā di cui all'articolo 18, primo comma della legge cit. e l'azione di impugnazione č soggetta alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 1442, primo comma c.c.