(massima n. 1)
In tema di impugnativa di licenziamento, una volta che, a mezzo di atto stragiudiziale, sia stata evitata la decadenza prevista dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo deve essere in ogni raso proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c., che decorre dal giorno di ricezione dell'atto di intimazione, a nulla rilevando che a seguito alla successiva assoluzione da imputazioni penali sia emersa l'erroneitā del presupposto alla base del provvedimento del datore di lavoro, atteso che l'errore rilevante ai fini del decorso della prescrizione dalla sua scoperta č quello in cui č incorsa la parte che esercita l'azione di annullamento e non quello della controparte.