(massima n. 1)
Integra il reato di estorsione non gią l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate, ma il ricorso a modalitą tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sģ che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato.