(massima n. 1)
Non integra il delitto di estorsione né quello di violenza privata la condotta dell'imprenditore che, aggiudicandosi un appalto con la P.A., subordini l'assunzione dei lavoratori licenziati dalla precedente impresa appaltatrice alla condizione che costoro rinuncino ad avanzare nei suoi confronti pretese retributive maturate nel corso del precedente rapporto, solo se egli non risulti obbligato - per disposizione normativa, provvedimento amministrativo o clausola contrattuale - a subentrare nel rapporto di lavoro medesimo con giuridica continuitą dello stesso o comunque ad assumere "ex novo" detti lavoratori.