(massima n. 1)
La condotta del pubblico ufficiale che si esaurisca in una falsificazione integra il solo reato di falso (nella specie, ideologico in certificati) e non anche il reato di abuso d'ufficio, da considerare assorbito nel primo, a nulla rilevando la diversitą dei beni giuridici tutelati dalle due norme incriminatrici.