(massima n. 1)
L'accertamento del nesso di causalità psicologica, e non materiale, com'è quello di derivazione del consenso dal raggiro di uno dei contraenti, deve aver riguardo all'effettivo processo psichico che si è svolto nell'interna sfera della conoscenza e del volere di colui nei confronti del quale l'inganno è stato usato. Ma stante l'impossibilità di una percezione immediata degli altrui fatti interni, questi debbono desumersi dalle circostanze e dai comportamenti esteriori.