(massima n. 1)
In tema di dolo, quale vizio della volontą, gli artifici ed i raggiri posti in essere da un contraente idonei in concreto a trarre in inganno la controparte e tali che questa senza di essi non avrebbe stipulato il contratto non cessano di essere causa di invalidazione del negozio solo perché il deceptus avrebbe potuto espletare una certa attivitą di verifica e di controllo per sventare l'errore.