(massima n. 1)
Le dichiarazioni precontrattuali con le quali una parte cerchi di rappresentare la realtą nel modo pił favorevole ai propri interessi (nella specie, riguardanti l'affidamento che un'impresa riscuote sul mercato) non integrano gli estremi del dolus malus quando, nel contesto dato, non sia ragionevole supporre che l'altra parte possa aver attribuito a quelle dichiarazioni un peso particolare, considerato il modesto livello di attendibilitą che, in una determinata situazione di tempo, di luogo e di persone, č da presumere che possa essere riconosciuta a certe affermazioni consuete negli schemi dialettici di una trattativa (sempre che ad esse non si accompagni la predisposizione di ulteriori artifici o raggiri, idonei a travisare la realtą cui quelle affermazioni si riferiscono). Il valutare se, in concreto, ricorra un'ipotesi di dolus malus ovvero di dolus bonus č compito precipuo del giudice di merito.