(massima n. 1)
In tema di estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 conv. nella L. n. 203 del 1991 č configurabile qualora si siano accertati una attivitą intimidativa caratterizzata da «mafiositą » e l'esplicamento di condotte che, al di lą degli interessi personali dei soggetti che le attuano, siano altresģ riconducibili agli interessi del clan mafioso che ha il controllo sul territorio ovvero siano rese possibili con l'ausilio degli appartenenti al sodalizio.